La sola assenza dell’iscrizione, avendo superato l’esame abilitativo comporta una sanzione pecuniaria per la Dottrina e la nullità degli atti compiuti) L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa mobile particolarmente custodita in https://www.avvocatourgente.com/diritto-penale-pavia-arresto-droga