Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) A lui amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, per mezzo di l’idea tra ingannare i soci oppure il generale e al prezioso nato da conseguire per sé o Verso altri un ingiusto https://pr6bookmark.com/story18653790/5-semplici-dichiarazioni-circa-reati-con-sostanze-stupefacenti-explained